Art. 1.

      1. L'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Abbonamento alle radioaudizioni). - 1. Chiunque detenga uno o più apparecchi televisivi o radiofonici atti alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, in conformità alle norme di cui al presente decreto.
      2. Il canone di abbonamento di cui al comma 1 non è dovuto per la detenzione di personal computer o di telefoni mobili adattati o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.
      3. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o alla trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente».